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Superbonus e condizioni SOA

Con FAQ del 17/02/2023 reperibile sul portale della Agenzia delle Entrate, è stato fornito un chiarimento in merito alle disposizioni contenute all’art. 10bis D.L. 21/2022 in tema di qualificazione delle Imprese cui vengano affidati lavori di importo superiore ad €. 516.000 nell’ambito degli interventi di cui agli artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020 (“Superbonus”) e, dunque, per l’accesso ai relativi benefici fiscali.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate – intervenuta sulla interpretazione dell’art. 10bis in merito ai lavori affidati con contratti sottoscritti tra il 21 maggio 2022 ed il 31 dicembre 2022 – ha chiarito che le Imprese possano acquisire la c.d. “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto.

Viene contestualmente evidenziato dall’AdE che – a decorrere dal 1° luglio 2023 – per poter accedere ai benefici fiscali, l’esecuzione di lavori di importo superiore ad €. 516.000 potrà essere affidata esclusivamente ad Imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto (art. 10bis, comma II).

Di seguito, si riporta il testo della FAQ del 17 febbraio 2023:

<<In caso di lavori, di importo superiore a 516.000 euro, che beneficiano degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, affidati con contratti sottoscritti tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è necessario che le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione (“condizione SOA”), prevista dall’articolo 10-bis del d.l. n. 21 del 2022, già al momento della sottoscrizione del contratto?

L’articolo 10-bis, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022, in vigore dal 21 maggio 2022, ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata:

  1. a) ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
  2. b) ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Si evidenzia infine che, a sensi del comma 2 del citato articolo 10-bis, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA>>.